Danno Erariale ed effetto della sentenza di patteggiamento
11 aprile 2025

È recente la decisione della Corte dei Conti di Trieste in un ricorso promosso dalla Procura contabile di TS che ha citato in giudizio un militare della Guardia di Finanza, assistito dello Studio Ceoletta.
La Procura Contabile richiedeva al convenuto un danno erariale a titolo di danno da disservizio e danno all’immagine, in seguito ad un processo incardinato avanti al Tribunale Militare di Verona conclusosi con una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per il reato di danneggiamento di edifici militari aggravato.
Preso atto dell’avvenuto risarcimento del danno materiale provocato all’Amministrazione di appartenenza, avvenuto nel giudizio penale, la Procura Contabile contestava, come detto, al convenuto, per la condotta indicata, un ulteriore danno erariale qualificandolo come danno da disservizio e danno all’immagine.
La sentenza della Corte dei conti, nella parte motiva, rileva la carenza di proponibilità dell’azione erariale sia in relazione al danno di immagine, sia per il danno da disservizio.
On riferimento al primo la Corte, in difetto di autonoma istruttoria, rileva come non sussista una sentenza di condanna che accerti i fatti da cui deriverebbe il danno all’immagine, in quanto la sentenza di patteggiamento non è equiparata a sentenza di condanna, a maggior ragione dopo la riforma Cartabia che ha modificato l’art.445 sub.1 bis del codice di procedura penale
Con riferimento al danno da disservizio, invece, la Corte ritiene che i costi sostenuti per la retribuzione del personale di p.g. che ha effettuato le indagini non rappresenterebbero uno sviamento rispetto alle normali attività svolte dagli inquirenti a maggior ragione in difetto della prova di alcun pregiudizio a carico dell’Amministrazione.
Per tali ragioni il ricorso della Procura veniva respinto, assolvendo il convenuto con parziale rifusione delle spese legali.
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