
È recentissima la decisione dello Stato Maggiore dell’Esercito - Dipartimento di Impiego del Personale - con la quale è stata disposta l’assegnazione temporanea a domanda dell’interessato per prestare assistenza al genitore invalido.
Innanzitutto, veniva notificata ad un militare dell’Esercito, assistito dallo Studio Ceoletta, la comunicazione ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990 introdotto dalla legge n. 15/2005 in relazione alla richiesta di assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 33 co 5 l. 104/1992.
Tale atto prospettava il diniego, da parte dell’Amministrazione, dell’assegnazione temporanea per assistere un familiare ex legge 104 nelle sedi indicate dall’istante in quanto – come si leggeva nell’atto -, l’accoglimento del beneficio è “subordinato alla coesistenza di due fattori: una favorevole situazione organica nell’U.O. di appartenenza e l’utile collocazione organica nella sede ambita dall’interessato in ragione della P.O. posseduta.”
Nel caso in esame, in particolare, si faceva leva sull’affollamento del personale che ricopriva la posizione organica dell’interessato, che era superiore – per tutte le destinazioni richieste - al 100%.
Nel termine di dieci giorni, l’interessato veniva invitato a presentare memorie e documentazione ulteriore.
A seguito di ciò veniva depositata una memoria in punto di fatto e diritto.
Le ragioni di fatto riguardavano la gravità delle condizioni del parente malato, la situazione familiare ed altri elementi utili ad avvalorare la richiesta.
Per quanto attiene alle ragioni di diritto, si rilevava come per la concessione dell’assegnazione temporanea, pur trattandosi di atto discrezionale dell’Amministrazione, si dovessero necessariamente contemperare gli interessi della persona disabile bisognosa di assistenza e il buon funzionamento della p.a., facendo prevalere il primo.
In accoglimento delle deduzioni da parte istante, veniva, quindi, riconosciuto il trasferimento.
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